STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA
“A.S. DILETTANTISTICA CLUB SUBACQUEO ARTIGLIO”
CONFORME ALL’ARTICOLO 90 COMMA 18 LEGGE 27/XII/2002 N. 289 COSI’ COME MODIFICATO
DALLA LEGGE 21/05/2004 N. 128
Art. 1.
Costituzione
E’ costituita l’ Associazione Sportiva Dilettantistica denominata A.S. Dilettantistica Club Subacqueo Artiglio .
L’associazione ha sede in Viareggio via delle Darsene n. 25.
L’Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del codice civile.
Art 2.
L’Associazione ha per scopo:
a) tutelare gli interessi dei propri associati nel campo delle attività subacquee. Collaborare con gli Enti
preposti alla tutela ed alla difesa del patrimonio ittico, nonché alla salvaguardia dell’ecologia.
Approfondire lo studio del fondo marino e della sua vita a scopo scientifico ed archeologico.
b) Organizzare una scuola per sommozzatori ed indire relativi corsi.
c) Promuovere, programmare ,organizzare, e partecipare con i propri soci atleti all’attività sportiva
agonistica delle attività subacquee riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia.
d) Promuovere gite a scopo sportivo per l’esercizio del turismo subacqueo. Attrezzare e gestire a favore dei propri Soci locali e impianti sportivi atti allo sviluppo dell’attività sportiva.
e) Indire congressi, conferenze e proiezioni cinematografiche idonee a divulgare maggiormente la
conoscenza del mondo sottomarino e dello sport subacqueo. Istituire una biblioteca con
pubblicazioni utili ad estendere la cultura nautica e subacquea dei propri soci.
f) Allacciare relazioni con associazioni similari italiane ed estere.
g) L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione è preclusa la
distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione può estendere la propria attività in via secondaria ad altri settori attinenti le attività nautiche.
h) L’associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle
dello statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. e le deliberazioni di quest’ultima.
Art. 3
Il simbolo dell’Associazione è rappresentato da una rana stilizzata con pinne che regge un tridente e
con la dicitura: CLUB SUBACQUEO ARTIGLIO – VIAREGGIO.
Art 4.
Domanda di ammissione a socio
– Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa associazione.
– Possono far parte dell’Associazione , in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
– Per ottenere l’iscrizione all’Associazione deve essere fatta domanda, presentata con la controfirma di due Soci, sull’apposito modulo.
L’approvazione della domanda è riservata al Consiglio Direttivo, che può rifiutare l’iscrizione solo con
decisione motivata. Contro tale delibera l’interessato può reclamare, entro 30 giorni dalla
comunicazione, al Collegio dei Probiviri che dovrà decidere entro un mese dalla presentazione del
reclamo. La decisione dei Probiviri è inappellabile.
Le domande presentate da persone minori di età non potranno essere prese in esame se non recheranno
in calce la firma di chi esercita la patria potestà.
L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
– Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
– Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo;
DIRITTI DEI SOCI
Art. 5.
Si distinguono le seguenti categorie di Soci:
a) ONORARI
b) BENEMERITI
c) SOSTENITORI
d) ORDINARI
e) JUNIORES
a) Sono Soci Onorari quelle persone alle quali l’Associazione debba particolare riconoscenza o abbiano
acquistato particolari benemerenze nel campo dello studio e delle attività subacquee. Vengono nominati dal Consiglio e ratificati dall’Assemblea.
b) Sono Soci Benemeriti quelle persone o Enti che hanno operato per lo sviluppo dell’Associazione
con particolare benemerenza. Vengono nominati dal Consiglio e ratificati dall’Assemblea.
c) Sono Soci Sostenitori quelle persone che versano la quota annuale pari almeno a due volte quella
ordinaria stabilita dall’Assemblea dei Soci o la quota che la stessa assemblea delibera per questa qualifica.
d) Sono Soci Ordinari tutte le persone non rientranti nelle categorie A-B-C-E e devono versare la quota
minima proposta ogni anno dal Consiglio e ratificata dall’Assemblea dei Soci.
e) Sono Soci Juniores quelli che non hanno compiuto il 18° anno all’inizio dell’anno sociale e
verseranno la quota ridotta stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni
liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
Art. 6.
Perdita della qualifica di Socio:
a) per dimissioni, da comunicarsi per scritto entro il 31 dicembre al consiglio direttivo;
b) per morosità., la morosità del Socio matura allorché egli sia in ritardo di almeno tre mesi nel pagamento delle quote sociali;
c) per espulsione. La delibera d’espulsione sarà pronunciata dai Probiviri, nei confronti del socio che
commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che commetta gravi infrazioni
alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti, il socio espulso non può più essere ammesso.
In mancanza di dimissioni il Socio conferma l’iscrizione di anno in anno.
Art. 7.
a) Tutti i soci godono dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo, in particolare sono titolari del diritto di approvare e
modificare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione nonché del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo.
b) La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali, gli impianti ed i beni sociali secondo le
modalità stabilite negli appositi regolamenti.
c) E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio efficacemente
assunta permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti dall’art.6.
ART. 8.
Doveri dei soci.
– I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome
dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai
quali l’Associazione delibererà di aderire.
– I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto , dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte degli organi sociali.
– I soci hanno il dovere di mantenere un comportamento rispettoso delle prerogative degli altri soci.
– I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale e delle eventuali quote supplementari, salvo non
abbiano comunicato le loro dimissioni come stabilito al precedente art.6.
ASSEMBLEE
Art. 9.
L’Assemblea dei Soci è l’organo normativo dell’Associazione. Spetta ad essa, e solo ad essa, dare tutte
le preminenti disposizioni di carattere generale che indirizzano nelle sue linee principali la vita dell’Associazione stessa.
Art. 10.
Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea Ordinaria
dei Soci. In tale Assemblea sono presentati il bilancio consuntivo e preventivo per la loro
approvazione o meno. Nella stessa Assemblea sarà nominata la commissione elettorale e sarà fissata la
data delle elezioni allorché verranno a scadere i mandati alle cariche Sociali.
La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più
uno dei soci che potranno propone l’ordine del giorno.
Art. 11.
Il Consiglio può convocare l’Assemblea straordinaria dei Soci quando lo reputi necessario e lo deve
quando almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto lo chieda, con istanza motivata scritta.
Art. 12.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei
Soci; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei Soci presenti. Per
ogni assemblea gli inviti di convocazione debbono essere inviati ai Soci almeno sette giorni prima della
data per la quale l’Assemblea è stata indetta, con indicazione dell’ordine del giorno in discussione.
Art. 13.
Il diritto di voto per l’approvazione dei bilanci può essere espletato solo dai soci in regola con il
pagamento della quota sociale dell’anno in corso. Sono ammesse sino ad un numero massimo di tre deleghe per socio votante.
Art. 14.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti i Soci aventi i requisiti di cui all’art. 5.
Art. 15.
Hanno diritto al voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, dei Probiviri e dei Sindaci Revisori i Soci
che almeno tre giorni prima della data stabilita per le elezioni siano in pari con le quote sociali dell’anno in corso.
E’ ammessa una delega per ogni Socio votante.
Art. 16.
Tutti i soci in regola con le quote associative relative all’anno in corso fruiscono dell’elettorato attivo e
passivo ovverosia sono elettori ed eleggibili.
Art. 17.
Nelle Assemblee sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza dei voti presenti.
Art. 18.
Le modifiche allo statuto debbono essere deliberate in apposita assemblea straordinaria dei Soci.
L’assemblea è valida solo qualora sia presente almeno la metà più uno degli iscritti all’Associazione.
Le modifiche devono essere approvate a maggioranza dei due terzi dei presenti.
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 19.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 20.
L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio composto di undici Soci eletti a scrutinio
segreto dagli aventi diritto.
Il Consiglio dura in carica 4 anni, (ciclo olimpico)
Art. 21.
Sono eletti a far parte del Consiglio i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Non
possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate e non
possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
– Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
– Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
– Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte
dal CONI o da una Federazione Sportiva.
Art. 22.
Se qualcuno degli eletti rinuncia alla carica, subentrerà al posto vacante il Socio che nelle votazioni
seguiva l’ultimo eletto per numero di voti.
A parità di voti, ha la precedenza il socio che abbia maggior anzianità di iscrizione. A parità di maggior
anzianità di iscrizione, ha la precedenza il Socio più anziano per età.
Art. 23.
Il Consiglio eletto, nella sua prima riunione, che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla
nomina, su convocazione del Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti, elegge il Presidente, due
Vice-presidenti, l’Amministratore, l’Economo ed il Segretario. Questi ultimi due potranno essere scelti anche tra i Soci non Consiglieri.
Nominerà inoltre, e avrà potere di revocare, i Direttori Responsabili delle varie attività e detti Direttori
potranno intervenire alle sedute consiliari senza diritto al voto.
Art. 24.
Le commissioni d’attività hanno compiti tecnico-organizzativi e sono composte come segue
a) il Direttore Responsabile.
b) due Soci collaboratori.
Il Direttore Responsabile ha il compito di dirigere sul piano tecnico-organizzativo il settore di attività
affidatagli. Amministrativamente agirà in collegamento con la Commissione prevista dall’Art. 25
I Soci collaboratori sono scelti dal Direttore Responsabile.
Art. 25.
Il Direttore Responsabile redige il piano di attività ed il relativo schema di bilancio preventivo e lo
sottopone all’esame del Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica. Lo schema di bilancio, così come
approvato dal Consiglio Direttivo, è sottoposto alla vigilanza del Presidente e dell’Amministratore.
Il Direttore Responsabile deve ottenere il benestare preventivo del Presidente, dell’Amministratore e
di un Consigliere per effettuare le spese previste nel bilancio preventivo.
In mancanza del Presidente il benestare può essere concesso dal Vice-presidente anziano.
Art. 26.
Il consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per quanto concerne la gestione amministrativa
dell’Associazione, con facoltà deliberativa nell’ambito del bilancio preventivo.
Art. 27.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza dei Consiglieri. Le
decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente
o del Vice-presidente che lo sostituisce.
Art. 28.
I Consiglieri che risultino ingiustificatamente assenti a tre riunioni consecutive potranno essere
dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha altresì il potere di deferire ai
Probiviri suggerendone la decadenza, quei Consiglieri che abbiano dimostrato scarso interesse per il
mandato ottenuto.
In ambedue i casi i decaduti saranno sostituiti con altri Soci che seguivano nella graduatoria delle
elezioni. Il Consiglio è tenuto a dare comunicazione ai propri Soci dell’avvenuta sostituzione entro
dieci giorni.
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Art. 29.
a) Ogni anno dovrà essere redatto un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
b) Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria dell’Associazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI E SINDACI REVISORI
Art. 30.
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti nell’occasione del
rinnovo del Consiglio Direttivo. Dura in carica 4 anni. La lista degli eleggibili, composta di sei
nominativi, è presentata dalla commissione elettorale. Sono supplenti i candidati che risultano al quarto
e quinto posto nella lista delle votazioni. I criteri di elezione sono quelli dell’Art.14.
I criteri di assunzione della carica sono quelli dell’Art. 22.
Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente.
Art. 31.
I Soci che si rendano responsabili di violazione dello statuto sociale e che abbiano una condotta
contraria agli interessi sociali o comunque riprovevole, possono essere deferiti al Collegio dei
Probiviri, per eventuali sanzioni, ad iniziativa della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o su
istanza scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci.
Art. 32.
Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:
a) Biasimo scritto.
b) Sospensione.
c) Espulsione.
Art. 33.
In occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo viene eletto un Collegio dei Sindaci revisori,
composto di tre membri. Dura in carica quattro anni.
Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consultivi e relaziona all’Assemblea ordinaria annuale dei
Soci per proporre o meno la approvazione.
La lista dei candidati al Collegio dei Sindaci, composto di sei nominativi è presentata dalla
commissione elettorale. I criteri di assunzione sono quelli dell’Art. 21.
ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 34.
Il Consiglio è sovrano nel decidere l’attuazione di ogni attività sportiva organizzando gare e tornei con
la partecipazione o meno dei propri atleti.
Art. 35.
I premi e gli omaggi restano di proprietà dell’Associazione. Spettano agli atleti ed ai Soci gli omaggi
destinati “ ad personam ”.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 36.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, convocata in
seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei
soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione di deleghe. Così pure la richiesta, da parte dei
soci, della convocazione dell’assemblea generale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento
dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione
delle deleghe.
Art. 37.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta in merito
alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
Art. 38.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità
analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 39.
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva
competenza di un Collegio arbitrale composto da numero tre arbitri due dei quali nominati dalle parti,
ed il terzo con funzioni di Presidente, da gli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del
Tribunale di Lucca. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo
all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla data dell’evento
originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia
venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. Dal
ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su
richiesta della parte che ha proposto l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Lucca.
L’arbitrato avrà sede in Viareggio ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di
forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come tribunale.
Viareggio lì 5 marzo 2010
Il segretario ____________________________________
Il Presidente ___________________________________